CDS: Leggi e Decreti

Catene e Calze da Neve: Cosa dice la legge, differenze tra CUNA e TUV

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I prodotti che hanno superato i requisiti del CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo, ente con sede a Torino) riportano una targhetta con il logo del CUNA con stampigliato il numero di omologazione. La normativa e’ applicata solo alle catene per pneumatici da autovettura di categoria M1 (veicoli destinati al trasposrto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente). Oltre al CUNA, le catene da neve spesso riportano l’omologazione ONORM che indica la conformita’ del prodotto alla normativa austriaca per le catene da neve per autovettura. Questa omologazione recepisce la normativa e le specifiche tecniche del CUNA italiano.

A differenza del CUNA che certifica il prodotto SOLO per le autovetture di categoria M1 (trasporto di massimo 8 persone oltre al conducente), l’ONORM certifica la validita’ del prodotto sia per le vetture (ONORM 5117) che per furgoni, camion, pullman e mezzi mediopesanti (ONORM 5119). Le normative CUNA e ONORM non devono essere confuse con la certificazione TUV che identifica l’ottenimento di un sistema di qualita’ aziendale con collaudi su prodotti, processi di produzione e certificazione ISO 9001. Il marchio TUV quindi non e’ alternativo ai marchi CUNA e ONORM che sono gli unici ad oggi che attestano la conformita’ della catena da neve alle normative italiane di riferimento.

Catene e Calze da Neve: Cosa dice la legge, differenze tra CUNA e TUV 1

Sempre l’ONORM ha introdotto una omologazione (ONORM 5121) che certifica i dispositivi di emergenza antislittamento in tessuto (calze da neve).

Ad oggi i dispositivi antislittamento in tessuto non sono omologati con il marchio CUNA e lo stesso CUNA non recepisce il recente ONORM 5121. Una recente lettera datata 15.10.2008 del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sembra per il momento aver chiarito che le calze non possono essere ad oggi equiparate alle catene per via dell’omologazione ONORM 5121. Ecco la copia della lettera (.pdf 800 Kb) indirizzata alla FederPneus (la Federazione dei Gommisti) che aveva chiesto a tale proposito un chiarimento ufficiale.

Per garantire la qualita’ e l’affidabilita’ delle catene da neve sono state predisposte normative precise che dettano requisiti e disposizioni alle quali le catene da neve devono sottostare. A questo proposito il Decreto interministeriale del 13/3/2002 poi trasformato nella Circolare Ministeriale, dice testualmente:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 2002

(G.U. n. 85 del 11.4.2002)

Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato “Codice della strada”; Vista la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilità con l’uso delle catene da neve; Visto l’art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”; Considerata la necessità di allineare l’ordinamento nazionale a quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del consumatore; Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE; Adotta il seguente decreto:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell’Unione europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo spazio economico europeo.

2. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.

Art. 2

1. L’allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Roma, 13 marzo 2002 – Il Ministro: LUNARDI

Interpretiamo DECRETO MINISTERIALE

I prodotti che hanno superato i requisiti del CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo, ente con sede a Torino) riportano una targhetta con il logo del CUNA con stampigliato il numero di omologazione. La normativa e’ applicata solo alle catene per pneumatici da autovettura di categoria M1 (veicoli destinati al trasposrto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre a quello del conducente). Oltre al CUNA, le catene da neve spesso riportano l’omologazione ONORM che indica la conformita’ del prodotto alla normativa austriaca per le catene da neve per autovettura. Questa omologazione recepisce la normativa e le specifiche tecniche del CUNA italiano. A differenza del CUNA che certifica il prodotto SOLO per le autovetture di categoria M1 (trasporto di massimo 8 persone oltre al conducente), l’ONORM certifica la validita’ del prodotto sia per le vetture (ONORM 5117) che per furgoni, camion, pullman e mezzi mediopesanti (ONORM 5119). Le normative CUNA e ONORM non devono essere confuse con la certificazione TUV che identifica l’ottenimento di un sistema di qualita’ aziendale con collaudi su prodotti, processi di produzione e certificazione ISO 9001. Il marchio TUV quindi non e’ alternativo ai marchi CUNA e ONORM che sono gli unici ad oggi che attestano la conformita’ della catena da neve alle normative italiane di riferimento.

Sempre l’ONORM ha introdotto una omologazione (ONORM 5121) che certifica i dispositivi di emergenza antislittamento in tessuto.

Ad oggi i dispositivi antislittamento in tessuto non sono omologati con il marchio CUNA e lo stesso CUNA non recepisce il recente ONORM 5121. Una recente lettera datata 15.10.2008 del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sembra per il momento aver chiarito che le calze non possono essere ad oggi equiparate alle catene per via dell’omologazione ONORM 5121. Ecco la copia della lettera (.pdf 800 Kb) indirizzata alla FederPneus (la Federazione dei Gommisti) che aveva chiesto a tale proposito un chiarimento ufficiale.

Fonte: Catene da Neve

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2 thoughts on “Catene e Calze da Neve: Cosa dice la legge, differenze tra CUNA e TUV

  • Le calze da neve sono formidabili e sorprende che un materiale così faccia una tale presa su neve e ghiaccio. Senza tener conto che si può montarle senza sfasciarsi le mani o i guanti e … senza bestemmiare!
    Unica avvertenza: su asfalto non innevato vanno tolte perchè si rovinano facilmente in fretta.

    • SALVE
      IN MERITO ALLA CALZA DA NEVE, COME VANNO MONTATE E SE SONO OMOLOGATE (cuna)
      gRAZIE

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