MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
BOLLO AUTO – Il Governo introduce una tassa (Superbollo) su tutte le vetture caratterizzate da potenza superiore a 185 KW, ovvero 251 CV; gli automobilisti possessori di queste vetture saranno chiamati a sborsare un importo pari a 20 Euro per ogni chilowatt eccedenti il limite di 185. La manovra sarà in vigore dal 1° gennaio 2012. Il provvedimento dovrebbe per adesso interessare tutto il parco auto circolante in Italia, indipendentemente dall’anno di immatricolazione e quindi non più a partire dal 2008 come precedentemente dichiarato.
PREZZO CARBURATI – Da questa mattina è invece entrato in vigore l’aumento sui prezzi del carburante; la benzina ha subito un aumento medio di 9.9 centesimi al litro, mentre il gasolio aumenta di ben 13.6 centesimi di euro. Gli aumenti hanno interessato anche il GPL con un aumento di 2,6 centesimi al litro.
Ad titolo di esempio riportiamo alcuni prezzi registrati oggi:
- Benzina (prezzo medio) = 1,715 euro al litro
- Diesel (prezzo medio) = 1,705 euro al litro
- GPL (prezzo medio) = 0,750 euro al litro
Di seguito il testo relativo all’art. 15 del nuovo decreto (aumento prezzi carburanti)
Art. 15 – Disposizioni in materia di accise
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
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