Catene da Neve

Calze da Neve o Catene da Neve? È guerra in tribunale

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Assocatene, l’associazione che rappresenta i costruttori di catene da neve, vuole fare il punto sulla delicata situazione Calze da Neve e Codice della strada: Assocatene sottolinea che le calze da neve non sono equiparabili alle catene da neve. Di seguito il comunicato rilasciato

Ad oggi non risultano modifiche, né tantomeno abrogazioni della legislazione vigente, cioè del Codice della Strada (DM 2011) ove si specifica che “i dispositivi utilizzabili in presenza di segnali di obbligo devono essere omologati ai sensi della norma UNI 11313 o della austriaca  ON V5117”.

CALZE-NEVE

La sentenza del Tar del Lazio, depositata lo scorso 28/6/2013, ha annullato una semplice nota esplicativa della Direzione Generale della Motorizzazione che ha risposto alla richiesta di riconoscere che l’utilizzo di Calze da neve omologate secondo la norma ON v5121 sia equivalente all’utilizzo delle Catene da neve omologate secondo le uniche due normative previste dal Codice della Strada, ovvero la ON v5117  e la UNI 11313.

“Assocatene, l’Associazione dei produttori di Catene da neve di ANIMA/Confindustria, ritiene opportuno fare chiarezza nei confronti degli automobilisti che potrebbero acquistare prodotti non previsti dal Codice della Strada – afferma Alberto Guidotti, Presidente Assocatene – Il rischio per gli utenti non è solo quello di subire sanzioni amministrative ma anche di trovarsi in situazioni di emergenza su neve e ghiaccio con dispositivi non adeguati e non sicuri”.

Al fine di evitare ulteriori turbative di mercato, Assocatene procederà immediatamente a opportune azioni legali, ove se ne presentasse la necessità così come se dovesse continuare la campagna di disinformazione a discapito dell’utilizzo delle Catene da neve e della sicurezza della circolazione, attuata diffusamente in questi mesi sulle principali testate di settore e non.

Approfondimento Tecnico: Calze da Neve non omologate dal Codice della strada

Sono state diffuse nei mesi scorsi sui media notizie riguardanti le modalità di utilizzo dei dispositivi supplementari di aderenza in campo automobilistico, a seguito di una questione di interpretazione che ha interessato il Ministero dei Trasporti. Le notizie apparse sui media relativamente ad annullamenti di “provvedimenti” del Ministero dei Trasporti si riferiscono ad una “nota con cui il la Direzione Generale per la Motorizzazione ha dato riscontro ad una richiesta” di una Società produttrice che richiedeva il riconoscimento di dispositivi, conformi alla ON v5121, come equivalenti alla ON v5117.

Ad oggi, non risultano variazioni, né tantomeno annullamenti, della legislazione vigente, cioè del DM del 2011 ove si specifica che “i dispositivi utilizzabili in presenza di segnali di obbligo devono essere omologati ai sensi della norma UNI 11313 o della austriaca ON V5117”.

Si ritiene pertanto opportuno fornire precisazioni sul quadro normativo che regola l’utilizzo e le caratteristiche di tali dispositivi, per l’uso nelle condizioni invernali di neve/ghiaccio al suolo.

L’utilizzo delle catene da neve, termine che da sempre identifica tali dispositivi, è attualmente regolamentato in particolare in due Paesi Europei, Austria e Italia, che hanno previsto da diversi anni l’obbligo di “omologazione”, per la sicurezza nella circolazione stradale.

Per ottenere tale omologazione da parte delle autorità preposte, tali prodotti devono superare in particolare i test prestazionali previsti dalle apposite norme tecniche.

In Italia con il DM del 10/05/2011, aggiornamento al precedente DM2002, è stata precisata l’evoluzione normativa (da ex CUNA NC178-01) alla nuova UNI11313, ove sono fissati i requisiti di sicurezza e metodi di prova dei dispositivi. In tale Decreto viene altresì indicata la necessità di utilizzare dispositivi che siano omologati in accordo alla UNI11313 o in accordo all’analoga Norma Austriaca ON V5117.

Pertanto, ove vige sulle nostre strade l’obbligo di utilizzo di “catene da neve”, i dispositivi antisdrucciolevoli devono quindi risultare conformi (omologati) ad almeno una di queste due norme.

In Austria, il Codice della Strada in vigore prevede espressamente che la norma tecnica di riferimento per tali dispositivi sia la loro ON V5117.

Infatti, lo standard Austriaco noto come ON V5121, messo a punto per dispositivi realizzati in materiali diversi (in particolare tessili), NON risulta riconosciuto dalle autorità Austriache come alternativo o equivalente a quello stabilito (obbligatorio) per le catene tradizionali, tanto che il Codice Austriaco continua a prevedere per i dispositivi antisdrucciolevoli l’obbligatorietà della sola ON V5117. Ne consegue che tale standard sia oggi da considerarsi nel novero più generale delle norme tecniche, cioè in applicazione volontaria.

Per una doverosa conoscenza del quadro normativo è opportuno ricordare che, proprio per le diverse caratteristiche costruttive (e prestazionali) di tali dispositivi apparsi sul mercato, a inizio 2010 sono partiti i lavori in ambito CEN (Comitato Europeo di Normazione ) per la definizione di una unica normativa tecnica di riferimento “europea” che stabilisca in particolare le modalità dei test da superare per assicurare sicurezza e prestazioni dei dispositivi, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive (metallici, tessili, ecc. ). E’ stata definita la prima stesura, sulla quale tutti i Paesi sono attualmente chiamati ad esprimersi.

Nell’apposito Comitato Tecnico CEN sono presenti i vari Enti nazionali di normazione e certificazione, e gli esperti dell’industria, tra cui le aziende associate ad Assocatene.

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