MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Di seguito la lettera inviata dalle Associazioni dei Costruttori e dei Rivenditori di pneumatici:
Recentemente sono pervenute segnalazioni da rivenditori di pneumatici che hanno avuto il diniego al montaggio di pneumatici invernali, se non nei giorni immediatamente prossimi all’entrata in vigore delle ordinanze. Il fenomeno sembrerebbe riguardare principalmente vetture di proprietà di flotte o di compagnie di noleggio a lungo termine.
Al riguardo corre l’obbligo di ricordare che, a termini di legge, i pneumatici invernali non hanno alcun limite temporale di impiego e pertanto possono essere utilizzati liberamente per tutto l’anno senza incorrere in alcuna sanzione.
Tutto ciò è valido per qualsiasi pneumatico invernale che possiede i requisiti specifici indicati nella carta di circolazione della vettura di riferimento, in termini di: misura, indici di carico, codici di velocità, ecc..
Come noto, è possibile montare pneumatici invernali con codici di velocità inferiori a quelli previsti dalla carta di circolazione fino a Q, ovverossia 160 km/h. In tale caso, così come prescritto dalla circolare 104/95 del Ministero dei Trasporti, che fa propria la Direttiva 92/23, tale configurazione è consentita “…in caso di impiego stagionale…” senza alcun riferimento specifico in termini temporali.
Pertanto, non essendo al momento stabilito che cosa si intenda esattamente per “… in caso di impiego stagionale…”, non è possibile elevare alcuna sanzione né tantomeno limitare la circolazione a quei veicoli che montano questi tipi di pneumatici.
Qualora in termini interpretativi si volesse far coincidere l’“impiego stagionale” con il periodo di vigenza minimo delle ordinanze, così come stabilito dalla Direttiva ministeriale dello scorso gennaio, cioè dal 15 novembre al 15 aprile, occorrerà definire necessariamente un periodo di interregno di almeno 30/45 giorni prima e dopo l’entrata in vigore, per consentire agli automobilisti e ai gommisti di ripristinare il treno di gomme idoneo per la stagione di riferimento.
Tutto ciò premesso, si invitano tutti gli operatori del settore ad attenersi alla normativa di legge vigente, favorendo le operazioni di sostituzione a tempo debito. In caso di afflusso concentrato negli ultimi giorni prossimi all’entrata in vigore delle ordinanze, è più che probabile che il rivenditore specialista di pneumatici non sia nelle condizioni di assicurare il montaggio dei pneumatici.
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IL GOVERNO HA APPENA VARATO UNA LEGGE OBBLIGANDOCI A SOSTITUIRE I PNEUMATICI TERMICI CON QUELLI NORMALI ALTRIMENTI MULTA DI OLTRE 1600 EURO–
LA LEGGE E’ GIUSTA O SBAGLIATA???
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