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Scattano anche per L’Aquila i provvedimenti invernali. Considerato infatti che durante la stagione invernale si verificano condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni di carattere nevoso e le temperature rigide comportano presenza di ghiaccio sulla sede stradale e che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada il Comune rilascia la seguente Ordinanza Pneumatici Invernali 2012 – 2013

gomme neve 2012 2013

Ordinanza n° 43 adottata il 16 ottobre

Che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 art. 12 e l’art.67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all’Amministrazione Comunale la gestione dei servizi pubblici locali e che in attuazione del D.P .R. 3/8/90 n. 333l’ art. 3 definisce servizio pubblico essenziale lo sgombero nevi che deve essere garantito con continuità di prestazioni; Ritenuto quindi di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo problematico l’espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale; Accertata la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l’uso di mezzi antisdrucciolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità; Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; Visti in particolare, l’art. 5, c. 3, l’art. 6, c. 4, lett. e), l’art. 7, c. 1, lett. a) e l’art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l’art. 122, comma 8, del Regolamento;

ORDINA

  • Per tutto il periodo compreso tra il 19 novembre 2012 al 14 aprile 2013 compresi, i veicoli , autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta di rifiuti e macerie circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
  • Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.
  • Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art.6 comma 4° lettera a) del C.d.S. è fatto assoluto divieto di circolazione sulle strade urbane ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all’art.177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi).
  • Detti autocarri in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso, dovranno obbligatoriamente accostare su aree di sosta in modo da non arrecare pregiudizio alla circolazione e all’intervento dei mezzi adibiti allo sgombero neve.
  • La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 14, CdS.
  • Gli organi di Polizia Stradale, con i poteri conferiti dall’art.43 del C.d.S., possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
  • L’Ufficio segnaletica è incaricato dell’installazione della segnaletica verticale di cui all’art. 122, comma 8, Reg. Esec. C.d.S. Lungo le viabilità di accesso ai centri abitati.
  • Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 C.d.S.
  • A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila.
  • Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 CdS.

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