MODELLO | VALUTAZIONE TCS | PREZZO |
---|---|---|
CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 | ★★★★ | |
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | ★★★★ | |
MICHELIN ALPIN 6 | ★★★★ | |
DUNLOP WINTER SPORT 5 | ★★★★ | |
VREDESTEIN WINTRAC PRO | ★★★★ |
Anche per la provincia di Verona scattano le ordinanze pneumatici invernali 2012 – 2013. Il Coordinatore dell’Area Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Ing. Castegini Riccardo ordina che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia in neve o ghiaccio, nel periodo intercorrente dal 15 novembre 2012 al 15 marzo 2013, lungo le strade provinciali dei comuni di: Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno, Marano di Valpolicella, Mezzane di sotto, Monteforte d’Alpone, Montecchia di Crosara, Negrar, Pastrengo, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova.
Le catene dovranno essere installate senza indugio in caso di precipatazioni nevose e/o in caso di presenza di giaccio sulla sede stradale. Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato in caso di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio. Durante la stagione che va dal 15 Novembre al 15 Marzo si verificano frequentemente condizioni metereologiche che favoriscono la formazione di ghiaccio e/o precipitazioni nevose, in particolare nelle zone con caratteristiche orografiche collinari/montuose.
Ciò comporta il decadere del coefficiente di aderenza per i veicoli con conseguente pericolo per gli utenti della strada.
L’utilizzo di ideonei pneumatici o catene da neve favorisce l’aderenza tra gli autoveicoli ed il piano viabile in condizioni meteo avverse, garantendo la motricità, la tenuta di strada e minori spazi di arresto in frenata. Ciò incrementa la sicurezza della circolazione e riduce i disagi garantendo una sufficiente transitabilità della rete stradale. Viene favorito anche il servizio pubblico essenziale di sgombero neve, che deve essere garantito con continuità di prestazioni, in quanto eventuali autoveicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possono produrre il blocco della circolazione. Ciò rende problematico l’espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale.
Avvertenze – La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali, prescritti dal Codice della Strada -D.L.vo n. 285/1992-, suo Regolamento di Esecuzione -D.P.R. n. 495/1992- e successive modifiche ed integrazioni, che saranno tempestivamente apposti a cura del personale addetto alla manutenzione del Servizio Viabilità della Provincia di Verona. L’ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line’ ed anche nel sito Internet della Provincia’. La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 6, commi 4 lettera e) e comma 14 del Codice della Strada. In base a quanto sopra istituito, la presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole4 propedeutico all’eventuale adozione di similari ordinanze da parte dei Sindaci che intendono disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro centri abitati. L’osservanza e la vigilanza al rispetto del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all’articolo 12 del codice della strada’.
Ricorso – Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo -TAR- competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio del presente atto.
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